Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  In vigore dal 3 luglio 2013 
  1. Al codice  di  procedura  penale,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 280, comma 2: 
  1) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque"; 
  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di
finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della  legge
2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni"; 
  0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c),  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso  di  custodia
cautelare in carcere, di delitti per i  quali  e'  prevista  la  pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; )) 
  a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il giudice dispone il luogo degli  arresti  domiciliari  in
modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di  tutela  della
persona offesa dal reato.»; 
  (( a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole:  "il  relativo
verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"; )) 
  b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando
la  residua  pena  da  espiare,  computando  le  detrazioni  previste
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  non  supera  i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi  di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al  titolo
esecutivo  da  eseguire,  trasmette  gli  atti   al   magistrato   di
sorveglianza  affinche'  provveda  all'eventuale  applicazione  della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede  senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi  dell'articolo  69-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo  4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
  4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare
in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e,  se
ricorrono i presupposti  di  cui  al  comma  4-bis,  trasmette  senza
ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata. 
  4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico  ministero
emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione
del magistrato di sorveglianza.»; 
  2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre  anni»  sono
inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo
47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»; 
  3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( a) nella lettera a), le parole da: "624" fino a:  "dall'articolo
625" sono sostituite dalle seguenti: "572,  secondo  comma,  612-bis,
terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del  medesimo
codice," sono soppresse; )) 
  b) la lettera (( c) )) e' soppressa; 
  4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,»  sono
inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai
sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 280 del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 280. Condizioni di  applicabilita'  delle  misure
          coercitive. 
              1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3  del  presente
          articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo
          possono essere applicate solo quando si procede per delitti
          per i quali la legge stabilisce la  pena  dell'ergastolo  o
          della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 
              2.  La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia prevista la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a cinque anni e per  il  delitto  di  finanziamento
          illecito dei partiti di cui all'articolo 7  della  legge  2
          maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni"; 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti  di  chi  abbia  trasgredito  alle   prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 274 del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 274. Esigenze cautelari. 
              1. Le misure cautelari sono disposte: 
              a)  quando  sussistono   specifiche   ed   inderogabili
          esigenze attinenti alle indagini relative ai  fatti  per  i
          quali si procede, in relazione a situazioni di concreto  ed
          attuale pericolo per l'acquisizione o la  genuinita'  della
          prova,  fondate  su  circostanze  di  fatto   espressamente
          indicate nel provvedimento a pena  di  nullita'  rilevabile
          anche d'ufficio.  Le  situazioni  di  concreto  ed  attuale
          pericolo non possono essere individuate nel  rifiuto  della
          persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
          dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti; 
              b) quando l'imputato si e' dato alla  fuga  o  sussiste
          concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che  il
          giudice  ritenga  che  possa  essere  irrogata   una   pena
          superiore a due anni di reclusione; 
              c) quando, per specifiche modalita' e  circostanze  del
          fatto e per la personalita' della persona  sottoposta  alle
          indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti  o  atti
          concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
          pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di  armi
          o di altri mezzi di violenza  personale  o  diretti  contro
          l'ordine  costituzionale  ovvero  delitti  di  criminalita'
          organizzata o della stessa specie  di  quello  per  cui  si
          procede. Se il pericolo riguarda la commissione di  delitti
          della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
          di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
          delitti per i quali e' prevista la  pena  della  reclusione
          non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di
          custodia cautelare i carcere, di delitti  per  i  quali  e'
          prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
          a cinque anni." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 284 del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 284. Arresti domiciliari. 
              1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  gli   arresti
          domiciliari,  il  giudice  prescrive  all'imputato  di  non
          allontanarsi dalla propria abitazione o da altro  luogo  di
          privata dimora ovvero da un luogo pubblico  di  cura  o  di
          assistenza ovvero, ove  istituita,  da  una  casa  famiglia
          protetta. 
              1-bis.  Il  giudice  dispone  il  luogo  degli  arresti
          domiciliari in modo da assicurare comunque  le  prioritarie
          esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
              2. Quando e' necessario, il  giudice  impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
              3. Se l'imputato non puo'  altrimenti  provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
              4. Il pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
              5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera  in
          stato di custodia cautelare. 
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
          piu' rapide le relative notizie.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 386 del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso  di
          arresto o di fermo. 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          che hanno eseguito l'arresto o il fermo o  hanno  avuto  in
          consegna  l'arrestato,  ne  danno  immediata   notizia   al
          pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il  fermo  e'
          stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il  fermato
          della facolta' di nominare un difensore di fiducia. 
              2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli  ufficiali  e  gli
          agenti di polizia giudiziaria informano  immediatamente  il
          difensore di fiducia eventualmente nominato  ovvero  quello
          di  ufficio  designato  dal  pubblico  ministero  a   norma
          dell'articolo 97. 
              3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo
          389  comma  2,  gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia
          giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione
          del pubblico ministero al piu' presto e comunque non  oltre
          ventiquattro  ore  dall'arresto  o  dal  fermo.  Entro   il
          medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per
          via telematica salvo che il  pubblico  ministero  autorizzi
          una dilazione maggiore.  Il  verbale  contiene  l'eventuale
          nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del  giorno,
          dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo  e'  stato
          eseguito  e  l'enunciazione  delle  ragioni  che  lo  hanno
          determinato. 
              4. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          pongono  l'arrestato  o  il  fermato  a  disposizione   del
          pubblico  ministero  mediante  la  conduzione  nella   casa
          circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o  il
          fermo   e'   stato   eseguito,   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 558. 
              5. Il pubblico ministero puo' disporre che  l'arrestato
          o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati  nel
          comma 1 dell'articolo 284  ovvero,  se  ne  possa  derivare
          grave  pregiudizio  per  le  indagini,  presso  altra  casa
          circondariale o mandamentale. 
              6. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
          che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
          1. 
              7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non  sono
          osservati i termini previsti dal comma 3.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 656 del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 656. Esecuzione delle pene detentive. 
              1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna
          a pena detentiva, il pubblico ministero  emette  ordine  di
          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato. 
              2. Se il  condannato  e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di
          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia
          e notificato all'interessato. 
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona  nei  cui  confronti   deve   essere   eseguito   e
          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il
          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie
          all'esecuzione. L'ordine e'  notificato  al  difensore  del
          condannato. 
              4. L'ordine che dispone  la  carcerazione  e'  eseguito
          secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 
              4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.
          b), quando  la  residua  pena  da  espiare,  computando  le
          detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26  luglio
          1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5,  il
          pubblico  ministero,  prima   di   emettere   l'ordine   di
          esecuzione, previa verifica dell'esistenza  di  periodi  di
          custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile  relativi
          al titolo esecutivo da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al
          magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
          applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
          sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza  adottata
          ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26  luglio  1975,
          n.  354.  La  presente  disposizione  non  si  applica  nei
          confronti dei condannati per i delitti di cui  all'articolo
          4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
              4-ter. Quando  il  condannato  si  trova  in  stato  di
          custodia cautelare in carcere il pubblico ministero  emette
          l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
          al  comma  4-bis,  trasmette  senza  ritardo  gli  atti  al
          magistrato  di  sorveglianza   per   la   decisione   sulla
          liberazione anticipata. 
              4-quater.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,   il
          pubblico ministero  emette  i  provvedimenti  previsti  dai
          commi 1, 5  e  10  dopo  la  decisione  del  magistrato  di
          sorveglianza. 
              5. Se la pena detentiva, anche se  costituente  residuo
          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
          nei casi previsti  dall'articolo  47-ter,  comma  1,  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei  casi  di  cui
          agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e
          successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo
          quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.
          L'ordine di esecuzione e il  decreto  di  sospensione  sono
          notificati al condannato e al  difensore  nominato  per  la
          fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo  ha
          assistito nella fase del giudizio, con l'avviso  che  entro
          trenta giorni puo'  essere  presentata  istanza,  corredata
          dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta
          ad ottenere la concessione di una delle misure  alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, e di cui all'articolo  94  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
          sospensione dell'esecuzione della pena di cui  all'articolo
          90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non  sia  presentata  l'istanza  o   la   stessa   sia
          inammissibile ai sensi degli articoli  90  e  seguenti  del
          citato testo unico, l'esecuzione  della  pena  avra'  corso
          immediato. 
              6. L'istanza deve essere presentata  dal  condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          dal pubblico ministero, il quale la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'articolo  666,  comma  3.
          Resta salva, in ogni caso, la  facolta'  del  tribunale  di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma  dell'articolo  666,  comma  5.   Il   tribunale   di
          sorveglianza  decide  entro   quarantacinque   giorni   dal
          ricevimento dell'istanza. 
              7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per   la   stessa
          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche
          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a
          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
              8. Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis,  qualora
          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il
          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la
          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il
          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del
          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero
          di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il
          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 
              8-bis. Quando e' provato  o  appare  probabile  che  il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della
          notifica. 
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta: 
              a) nei confronti dei condannati per i  delitti  di  cui
          all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni,  nonche'  di  cui  agli  articoli
          423-bis, 624- bis, 572, secondo  comma,  e  612-bis,  terzo
          comma, del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
          trovano  agli  arresti  domiciliari   disposti   ai   sensi
          dell'articolo 89 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.309,  e
          successive modificazioni; 
              b) nei confronti di coloro che, per  il  fatto  oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva; 
              c) (soppressa). 
              10. Nella situazione considerata dal  comma  5,  se  il
          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
          espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non  supera  i
          limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
          l'esecuzione dell'ordine di carcerazione  e  trasmette  gli
          atti senza ritardo al  tribunale  di  sorveglianza  perche'
          provveda alla eventuale applicazione di  una  delle  misure
          alternative di cui al comma  5.  Fino  alla  decisione  del
          tribunale di  sorveglianza,  il  condannato  permane  nello
          stato  detentivo  nel   quale   si   trova   e   il   tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti. Agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  47-ter
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni, provvede  in  ogni  caso  il  magistrato  di
          sorveglianza.".